Lo psicologo è tenuto a fornire, nella fase iniziale del rapporto professionale, informazioni esaurienti e comprensibili circa le prestazioni, le modalità e le finalità dell’intervento. È tenuto inoltre alla riservatezza in accordo con il proprio Codice Deontologico.
Per tali motivazioni, in sede di primo colloquio, condivide con il paziente un consenso informato.